Avvocato cassazionista e maestro di sci. Ha predisposto la normativa sulla sicurezza nelle piste da sci (D.Lgs. 40/2021) e nel 2019 ha creato Sciare Sicuro.
avvocatofrancescopersio.it ↗La legge sulla sicurezza (dal D.Lgs 40/2021 a oggi)
Il quadro normativo in vigore e la storia della riforma.
01La legge in vigore
La sicurezza nella pratica degli sport invernali è disciplinata dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, adottato in attuazione dell’art. 9 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, e applicabile dal 1° gennaio 2022. Il decreto ha abrogato la legge 24 dicembre 2003, n. 363, salvo alcune disposizioni sui finanziamenti (art. 43).
Il decreto è organizzato in cinque capi:
- finalità e ambito di applicazione, con le definizioni (artt. 1–3)
- gestione delle aree sciabili attrezzate: classificazione e requisiti delle piste, tracciati di allenamento, obblighi dei gestori, manutenzione, segnaletica, soccorso e responsabilità civile (artt. 4–16)
- norme di comportamento degli utenti: casco, regole di condotta, fuoripista, assicurazione, alcol e sanzioni (artt. 17–33)
- normativa a favore delle persone con disabilità (artt. 34–38)
- disposizioni finali (artt. 39–43 bis)
02Le modifiche successive
Il decreto è stato modificato dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, che ha rivisto tra l’altro le norme su aree sciabili, tracciati di allenamento e manutenzione delle piste, e dal D.L. 30 giugno 2025, n. 96 (c.d. “Decreto Sport”), convertito dalla L. 8 agosto 2025, n. 119.
Il D.L. 96/2025 ha esteso l’obbligo del casco a tutti, senza limiti di età, dalla stagione 2025/2026 (art. 17), ha aggiornato la classificazione delle piste in base alla pendenza (art. 5), ha fissato in 15 metri la larghezza minima delle piste di discesa (art. 8) e ha riscritto le regole sui mezzi meccanici in pista (art. 25).
Il termine entro cui le regioni devono adeguare le proprie normative al decreto, e i gestori adeguare impianti e piste, è stato più volte prorogato ed è stato fissato, da ultimo, al 30 giugno 2025 (art. 40).
03Perché una legge sulla sicurezza
Il tema della sicurezza sulle piste da sci rappresenta un argomento importante e di grande attualità che merita di essere considerato con priorità assoluta rispetto a tutti gli altri argomenti (sviluppo turistico-economico ecc...) in quanto l'incolumità personale e la salute degli sciatori costituiscono beni da porre in primo piano, poichè diritti inviolabili, costituzionalmente garantiti e tutelati.
L’art. 32 della Costituzione prevede: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”.
L’art. 41 della Costituzione testualmente recita: “l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale ed in modo da arrecare danno alla sicurezza , alla libertà ed alla dignità umana” E’ in virtù dei principi costituzionali appena esposti che l’incolumità personale e la salute degli utenti della neve hanno una importanza fondamentale e priorità assoluta.
Ogni anno si verifica un elevato numero di incidenti in tutte le stazioni sciistiche d’Italia.
In base ai dati raccolti e sviluppati dall’Istituto Superiore della Sanità gli incidenti ricollegabili agli sport invernali sono circa 40.000; molti di questi determinano gravi danni alla persona ed alcuni purtroppo sono mortali.
04Dalla legge 363/2003 al D.Lgs. 40/2021
La preoccupante frequenza degli incidenti in montagna e l’allarmante numero degli stessi non è sfuggita al legislatore il quale è intervenuto con legge 363/03 del 24 Dicembre 2003 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.
La suddetta legge nazionale sulla sicurezza prevede una serie di norme che riguardano:
- la definizione di area sciabile
- la responsabilità del gestore degli impianti
- le norme di comportamento degli utenti nelle aree sciabili
- la segnaletica sulle piste
- l’obbligo del casco
Tale intervento legislativo ha segnato una svolta decisiva nella storia del nostro Paese, in quanto per la prima volta è stata adottata una legge che ha regolamentato la sicurezza nelle piste da sci, ponendo l’Italia all’avanguardia rispetto agli altri Paesi europei.
La Legge 363/03 nel corso del tempo ha mostrato però dei punti critici sui quali varie volte il Parlamento è intervenuto senza successo per apportare le necessarie modifiche.
Per superarli, il Parlamento ha approvato la legge delega 8 agosto 2019, n. 86, che all’art. 9 ha affidato al Governo la revisione della normativa sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali secondo questi principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;
b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:
1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;
2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;
3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attivita' sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;
4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonche' il rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo c) revisione delle norme in modo da favorire la piu' ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilita'".
In questa ottica la legge delega ha rappresentato una preziosa occasione per colmare i vuoti della Legge 363/03 e per rapportare la normativa alle mutate condizioni delle stazioni invernali ed alle nuove esigenze degli sciatori, che secondo una stima solo in Italia ammontano a circa 3 milioni.
Il D.Lgs. 40/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2021, doveva inizialmente entrare in vigore il 1° marzo 2021; dopo una serie di proroghe disposte dal D.L. 41/2021 e dal D.L. 73/2021, le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022 (art. 43 bis).
Avv. Francesco Persio
