Avvocato cassazionista e maestro di sci. Ha predisposto la normativa sulla sicurezza nelle piste da sci (D.Lgs. 40/2021) e nel 2019 ha creato Sciare Sicuro.
avvocatofrancescopersio.it ↗Casco obbligatorio per tutti
Dalla stagione 2025/26 il casco è obbligatorio per tutti, a ogni età (D.L. 96/2025, che modifica l'art. 17 del D.Lgs 40/2021).
01Il casco è obbligatorio per tutti
Dalla stagione invernale 2025/2026 il casco protettivo omologato è obbligatorio per tutti, a ogni età, nella pratica dello sci alpino, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino. Lo prevede l’art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 96 (c.d. “Decreto Sport”), convertito dalla L. 8 agosto 2025, n. 119.
Chi non indossa il casco è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 150 euro. In caso di reiterazione della violazione si applica anche il ritiro o la sospensione dello skipass per un periodo da uno a tre giorni (art. 17, comma 2).
Il casco è richiesto anche a chiunque frequenti i tracciati di allenamento di sci alpino e snowboard (art. 10) e gli snowpark (art. 4, comma 5).
02Perché il casco
Realisticamente, tuttavia, non sembra contestabile l’utilità di questo tipo di protezione nel caso di incidenti anche non particolarmente gravi.
Del resto, uno sciatore anche inesperto, grazie alle moderne attrezzature può raggiungere facilmente la velocità di 40/50 km orari, certamente paragonabile a quella di un motorino, cosicchè l’introduzione dell’obbligo del casco per tutti gli sciatori risponde alla medesima ratio che giustifica tale obbligo previsto dalla legge per tutti i centauri, tenendo conto il parallelismo esistente tra Codice della Strada e Normativa sulle pista da sci.
In molti incidenti il casco ha evitato gravi danni agli sciatori. Nell’incidente occorso a Michael Schumacher l’utilizzo del casco ha salvato la vita al pilota tedesco; tutti i medici hanno concordemente affermato che senza il casco il pilota sarebbe morto.
03Dall’obbligo per i minori di 14 anni all’obbligo per tutti
L’obbligo del casco protettivo “omologato” è stato introdotto dalla legge 363/2003, limitatamente ai minori di 14 anni, per la pratica dello sci alpino e dello snowboard. L’introduzione dell’obbligo, sebbene limitata, ha incontrato qualche prevedibile resistenza da parte degli utenti dello sci.
Il D.Lgs. 40/2021, applicabile dal 1° gennaio 2022, interpretando le mutate esigenze degli sciatori, ha esteso l’obbligo agli sciatori di età inferiore agli anni 18, allargando di 4 anni la fascia degli sciatori interessati, e lo ha esteso, oltre allo sci alpino e allo snowboard, anche al telemark, alla slitta e allo slittino.
Da tempo veniva auspicata l’estensione dell’obbligo a tutti gli sciatori, così come previsto per l’uso dei ciclomotori e delle moto. Con il D.L. 96/2025 il limite di età è stato eliminato: dalla stagione 2025/2026 il casco è obbligatorio per tutti.
04Sciatori con disabilità
L’importanza del settore e la crescita qualitativa e quantitativa dell’attività sciistica delle persone con disabilità non è sfuggita al Legislatore: il D.Lgs. 40/2021 dedica loro un intero capo (artt. 34–38), che disciplina le categorie, l’accompagnamento, l’individuazione in pista, il diritto di precedenza e l’obbligo del casco.
Le persone con disabilità utilizzano il casco come tutti gli altri sciatori (art. 38). In caso di incompatibilità all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare un certificato attestante la relativa esenzione.
La particolare situazione del disabile, in riferimento ai traumi subiti, rende l’utilizzo del casco meritevole di particolare attenzione ed in questo senso l’intervento del Legislatore potrà essere visto in termini positivi.
05Caratteristiche e omologazione
Le caratteristiche tecniche dei caschi, le modalità di omologazione e i controlli sono stabiliti con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (art. 17, comma 3).
Chi importa o produce per la commercializzazione caschi non conformi è soggetto a una sanzione amministrativa da 5.000 a 100.000 euro; chi li commercializza, da 500 a 5.000 euro. I caschi non conformi sono sottoposti a sequestro (art. 17, commi 4–6).
Avv. Francesco Persio
