Sciare Sicuro
Guida · Atleti, allenamenti e gare

Sicurezza degli atleti

Aggiornato alla stagione 2025/26D.Lgs 40/2021, modificato dal D.L. 96/2025
In sintesi

Allenamenti, gare, campo libero e casco per gli allenatori.

Riferimento di leggeD.Lgs 40/2021, come modificato dal D.L. 96/2025.Normativa precedente, solo come riferimento storico: L. 363/2003.

01Le piste di allenamento

Le piste di allenamento hanno sempre avuto un ruolo di fondamentale importanza all’interno delle stazioni di sport invernali, considerato l’elevato numero di sciatori agonistici che le percorrono e la qualità dell'attività sportiva ivi svolta.

Tali piste costituiscono il fulcro del movimento sportivo degli Sci Club ed all’interno della loro area si svolge l’attività agonistica dei vari Sci Club.

Al loro interno si svolge l’esercizio sportivo finalizzato a migliorare le prestazioni agonistiche degli atleti al fine di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie doti e capacità, compiendo il necessario percorso formativo che costituisce la base dell’attività sportiva.

Le piste di allenamento hanno sempre avuto un ruolo preponderante all’interno dei comprensori sciistici.

E’ facile pertanto comprendere il ruolo di assoluta centralità delle piste di allenamento nell’attività sciistica di tipo agonistico.

Tale importanza non è sfuggita al Legislatore il quale ha previsto fin dalla Legge 363/03 un apposito articolo che disciplina le piste di allenamento.

Con il trascorrere del tempo è stata avvertita l’esigenza di una modifica della normativa attraverso un adattamento alle diverse esigenze degli sciatori agonisti.

In questo senso, con il D.Lgs. 40/2021, sono state introdotte importanti novità che riguardano le piste di allenamento come di seguito illustrate:

1) l’individuazione delle piste è attualmente riservata ai gestori degli impianti mentre in precedenza la stessa era prevista nei confronti dei Comuni

2) è stato inoltre eliminato il numero minimo di tre piste e di almeno tre impianti per l’individuazione delle piste di allenamento; attualmente quindi il gestore degli impianti può individuare le piste di allenamento senza vincoli di sorta rispetto al numero di piste e di impianti di risalita presenti nel comprensorio

3) è stato previsto a carico dei gestori l’obbligo di delimitare le piste di allenamento, di disporne la chiusura al pubblico separandole con adeguate delimitazioni dalle altre piste, inibendone il passaggio agli utenti turistici, con ulteriore obbligo di apporre all’inizio del tracciato un cartello con la scritta “PISTA CHIUSA”.

Tale norma prevede precisi obblighi a carico del gestore, differenziandosi dalla Legge 363/03 che, invece, prevedeva soltanto un generico obbligo di “separare le piste con adeguate protezioni” senza però di fatto precisare il soggetto tenuto a rispettarlo.

L’attuale normativa si distingue pertanto (rispetto alla precedente) per l’indicazione di precisi obblighi e per l’individuazione del gestore degli impianti quale soggetto tenuto a rispettarli.

4) la predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza le sedute di allenamento.

5) l’organizzazione sportiva al termine della seduta di allenamento deve provvedere a togliere i pali da slalom ed ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento.

6) Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato; in precedenza l'allenatore era espressamente esentato dall'obbligo del casco.

7) è vietato agli sciatori non autorizzati di accedere all’interno delle piste di allenamento.

Nel complesso, la precedente normativa ha subito una evidente evoluzione attraverso l’introduzione di dettagliati principi innovativi che sicuramente potranno contribuire a rendere più proficua l’attività dei club.

02Sci club e qualità dell’attività

Tali piste costituiscono il fulcro del movimento sportivo degli Sci Club ed all’interno della loro area si svolge l’attività agonistica dei vari Sci Club. Le strutture organizzative degli Sci Club e l’eccellente lavoro svolto dagli allenatori consentono a numerosi ragazzi di svolgere un importante esercizio sportivo finalizzato a migliorare il proprio rendimento agonistico.

03Il casco per gli allenatori

L’art. 10 del D.Lgs. 40/2021 prevede che tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento di sci alpino e snowboard siano muniti di casco protettivo omologato, allenatori compresi, discostandosi dalla precedente normativa contenuta nella Legge 363/2003 che invece non prevedeva tale obbligo, anzi lo escludeva espressamente.

Trattasi di una disposizione che è destinata a far discutere in quanto se da un lato l’utilizzo del casco da parte degli allenatori può costituire un elemento aggiuntivo per la sicurezza, d’altro lato potrebbe rappresentare un onere eccessivo per la figura dell’allenatore il quale molto spesso svolge la sua funzione, stando fermo all’inizio, alla fine o lungo il tracciato, senza essere impegnato in una prestazione sportiva.

Sarebbe stato forse più opportuno limitare tale obbligo soltanto all’ipotesi in cui l’allenatore svolga effettivamente un’attività dimostrativa, compiendo una discesa all’interno del tracciato.

L’obbligo avrebbe avuto pieno senso se il casco fosse stato obbligatorio per tutti gli sciatori, mentre fino al 2025 era limitato ai minori di 18 anni. Con il D.L. 96/2025 il casco è diventato obbligatorio per tutti, a ogni età: l’obbligo per gli allenatori è oggi coerente con quello previsto per ogni altro frequentatore delle piste.

Avv. Francesco Persio

Avv. Francesco Persio
L'autoreAvv. Francesco Persio

Avvocato cassazionista e maestro di sci. Ha predisposto la normativa sulla sicurezza nelle piste da sci (D.Lgs. 40/2021) e nel 2019 ha creato Sciare Sicuro.

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