Sciare Sicuro
Guida · Obblighi dello sciatore

Assicurazione RC obbligatoria

Aggiornato alla stagione 2025/26D.Lgs 40/2021, modificato dal D.L. 96/2025
In sintesi

Per sciare serve una polizza di responsabilità civile per i danni causati a terzi.

Riferimento di leggeD.Lgs 40/2021, come modificato dal D.L. 96/2025.Normativa precedente, solo come riferimento storico: L. 363/2003.

01L’obbligo di assicurazione

Tra le più importanti novità contenute nel D.Lgs n.40 del 28.2.2021, applicabile dal 1° gennaio 2022, vi è l’assicurazione obbligatoria per gli sciatori.

Tale disposizione da un lato fortemente voluta, dall’altro ampiamente criticata, è stata frutto di un lungo dibattito che alla fine ha visto prevalere la necessità per gli sciatori di una garanzia sul piano risarcitorio in caso di incidenti.

L’elevato numero di sciatori che confluiscono sulle piste da sci ha spinto il Legislatore ad introdurre, all’interno della normativa sulla sicurezza, una specifica disposizione che offra all’utente, la possibilità di un’ampia tutela risarcitoria in caso di sinistri sciistici.

In questo senso l’art.30 del D.Lgs n.40/2021 prevede che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.

La normativa in esame contiene un principio mutuato dal Codice della Strada, al quale si inspira la legge sulla sicurezza nelle piste da sci. Infatti anche nella circolazione stradale è previsto l’obbligo di assicurazione tra veicoli (art.193 CdS). Aumentano quindi i punti in comune tra le norme che riguardano la sicurezza degli sciatori e quelle che riguardano la circolazione dei veicoli ed in questo senso la disposizione in esame si aggiunge all’obbligo del casco, al principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa ecc….

Al secondo comma dell’art. 30 è invece previsto l’obbligo a carico del gestore di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per danni provocati alle persone o alle cose”.

E’ espressamente previsto che l’obbligo dell’assicurazione riguardi soltanto lo sci alpino, con esclusione del fondo.

Infine, quanto al regime sanzionatorio, è stata espressamente prevista, in caso di violazione della disposizione di cui all’art. 30 D.Lgs. 40/2021, una sanzione di carattere amministrativo da €100,00 ad € 150,00, oltre al ritiro dello skipass (art. 33, comma 2, lett. l).

Si evidenzia che il suddetto intervento normativo costituisce una vera e propria novità di carattere assoluto, destinata ad avere notevoli effetti nel mondo dello sci.

02Prima della riforma

In precedenza la Legge 363/03 prevedeva soltanto l’obbligo a carico del gestore degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore” (art. 4 Legge 363/03).

Vi era stato inoltre un tentativo di modificare la normativa nel 2014 limitato però all’obbligo del gestore di mettere a disposizione degli utenti una polizza per responsabilità civile verso terzi (cfr.art. 3 DDL 1367/2014).

Oggi l’obbligo di assicurazione del gestore è previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 40/2021: senza la polizza di responsabilità civile le piste non possono essere aperte al pubblico e non può essere rilasciata l’autorizzazione alla gestione.

Avv. Francesco Persio

Avv. Francesco Persio
L'autoreAvv. Francesco Persio

Avvocato cassazionista e maestro di sci. Ha predisposto la normativa sulla sicurezza nelle piste da sci (D.Lgs. 40/2021) e nel 2019 ha creato Sciare Sicuro.

avvocatofrancescopersio.it ↗