Avvocato cassazionista e maestro di sci. Ha predisposto la normativa sulla sicurezza nelle piste da sci (D.Lgs. 40/2021) e nel 2019 ha creato Sciare Sicuro.
avvocatofrancescopersio.it ↗Regole di condotta dello sciatore
Le regole di comportamento in pista, articolo per articolo.
01Principi generali
La pratica non agonistica dello sci e dello snowboard, come di ogni sport di velocità, presenta un certo margine di rischio; ciò non significa, tuttavia, che sciare sia da considerare uno sport di per sé “pericoloso”.
Recenti studi hanno infatti evidenziato che lo sci non è uno sport pericoloso.
Valutando infatti il numero degli incidenti - pur rilevante - in rapporto al numero degli sciatori ed alla frequenza dei passaggi in pista, lo sci e lo snowboard non destano particolari preoccupazioni, purchè praticati con prudenza e nel rispetto delle regole.
Il pericolo maggiormente avvertito dagli sciatori, invero, è dato dalle probabilità di incorrere in una collisione con altri sciatori poiché, soprattutto nelle giornate di maggior affluenza, è assai frequente che le traiettorie degli sciatori si incrocino o che ci si trovi improvvisamente a dover evitare lo scontro con altri sciatori già caduti per propria colpa o che hanno deviato in modo repentino la loro direzione.
L’affollamento sulle piste, in ogni caso, determina un significativo aumento del rischio di incidenti, poiché se è vero che la maggior parte degli infortuni (circa il 77%) dipende da una caduta accidentale dovuta a perdita di controllo dell’attrezzo e dunque nulla a che fare con il numero delle persone sulle piste, è anche vero che la percentuale degli infortuni derivante dalle collisioni aumenta nelle giornate di maggior affluenza.
In ogni caso, che ci sia o meno grande affluenza sulle piste, al fine di evitare che una piacevole giornata di sci si trasformi in una corsa in ospedale, occorre sempre rispettare alcune semplici regole.
Tali regole sono state formulate e diffuse come “Decalogo dello sciatore” dalla FIS (Federazione Internazionale Sci), per la prima volta durante il congresso di Beirut del 1967, successivamente, sono state aggiornate dalla stessa FIS nel congresso di Famagosta del 1973 e ancora definite nella stesura attuale nel congresso di Portorose del 2002.
Trattasi di regole di comportamento ispirate a principi di buonsenso, comune prudenza che ogni sciatore e snowboarder deve conoscere e rispettare con riguardo alla velocità, alla scelta della direzione, al sorpasso ed in genere, con riferimento alla condotta che occorre tenere negli incroci nonchè in caso di sosta e di caduta.
Queste regole, seppur con qualche piccola variante, sono state tradotte in vere e proprie disposizioni normative, prima con la legge 363/2003 e oggi con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, applicabile dal 1° gennaio 2022, che vi dedica il Capo III, “Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”. Le stesse norme valgono per chi pratica lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa (art. 39).
La violazione delle regole di condotta è punita con una sanzione amministrativa: da 50 a 150 euro per le regole su velocità, precedenza, sorpasso, incrocio e stazionamento (artt. 18–22); da 100 a 150 euro per transito e risalita, mezzi meccanici e fuoripista (artt. 24–26). Nei casi di particolare gravità o di violazioni reiterate si aggiunge il ritiro o la sospensione dello skipass fino a tre giorni (art. 33). Regioni e comuni possono adottare ulteriori prescrizioni.
02Le regole in sintesi
Il D.Lgs. 40/2021 contiene una serie di regole di comportamento ispirate a principi di buonsenso e comune prudenza che ogni sciatore e snowboarder deve conoscere e rispettare. Di seguito le singole disposizioni:
- Obbligo del casco (art. 17)
- Velocità e obbligo di prudenza (art. 18)
- Precedenza (art. 19)
- Sorpasso (art. 20)
- Incrocio (art. 21)
- Stazionamento e segnalazione degli infortunati (art. 22)
- Omissione di soccorso (art. 23)
- Transito e risalita (art. 24)
- Mezzi meccanici (art. 25)
- Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche (art. 26)
- Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori (art. 27)
- Concorso di responsabilità (art. 28)
- Assicurazione obbligatoria (art. 30)
- Accertamenti alcolemici e tossicologici (art. 31)
- Regime sanzionatorio (art. 33)
03Velocità e prudenza
L’art. 18 del D.Lgs. 40/2021 prevede che
“2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.”
L’art. 18, espressamente riferito alla velocità, contiene una prescrizione di carattere generale relativa alla condotta che gli sciatori e snowboardisti devono tenere al fine di non arrecare danni a sé e agli altri.
La norma principale di comportamento prescrive infatti che gli sciatori e snowboardisti, in considerazione delle caratteristiche della pista e della situazione ambientale, debbono tenere una condotta tale da non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui. Il Legislatore ha dunque preso in considerazione le variabili che possono materialmente incidere sul rischio incidenti: vale a dire le condizioni della pista e la situazione ambientale.
Ciò significa che ogni utente deve prestare particolare attenzione alla situazione generale della pista, avendo riguardo alla relativa conformazione (in particolare la pendenza, la larghezza e l’andamento), al tipo di neve (che può cambiare nel corso della giornata ed in base al dislivello della pista), alla visibilità (che varia in relazione alle condizioni meteo), all’affluenza (che a sua volta varia in relazione a molteplici circostanze).
Vi è poi da aggiungere un’ulteriore variabile, non di poco conto, che concerne l’abilità tecnica; ogni utente dovrà infatti impostare la discesa innanzitutto in considerazione delle proprie capacità e in relazione alle condizioni sopra elencate.
Il comma 4 dello stesso articolo precisa che ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico, adeguando l’andatura anche alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata e all’affollamento della pista.
Tale disposizione risponde evidentemente a criteri di normale prudenza tratti dall’esperienza concreta la cui osservanza ridurrebbe certamente il rischio di incidenti sulle piste da sci.
Le statistiche sugli infortuni tuttavia dimostrano che, in molti casi, tali elementari regole di condotta vengono completamente ignorate sia da sciatori esperti che abusano della loro capacità, sia da sciatori inesperti troppo spericolati.
Il controllo sul rispetto di queste regole spetta a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e corpi di polizia locali, che irrogano le relative sanzioni (art. 29).
E’ di fondamentale importanza che gli sciatori utilizzino tutto il loro buonsenso per comprendere che la velocità costituisce sempre un fattore di rischio e che un buon sciatore si distingue non per la velocità che raggiunge ma per le capacità tecniche che gli consentono di esprimere una sciata dinamica in totale controllo degli sci.
Soltanto in questo modo si può salvaguardare la propria ed altrui incolumità.
04Precedenza
L’art. 19 del D.Lgs. 40/2021 prevede: “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle”.
L’art. 19 ha stabilito una sorta di diritto di precedenza dello sciatore o snowboardista che si trova a valle rispetto a chi proviene da monte.
Il legislatore ha dunque previsto l’obbligo per lo sciatore a monte di adeguare la propria traiettoria e velocità al fine di evitare non solo la collisione ma anche eventuali “interferenze” con lo sciatore a valle; ciò significa che lo sciatore a monte, non deve mai avvicinarsi troppo allo sciatore a valle in quanto tale comportamento verrebbe a determinare un’ “interferenza" nella traiettoria.
Tale prescrizione evidentemente si giustifica in considerazione del fatto che lo sciatore a monte, rispetto allo sciatore a valle, ha la possibilità di prevedere le evoluzioni di quest’ultimo ed è quindi in grado di adeguare la propria velocità e traiettoria alle condizioni della pista e agli sciatori presenti, valutando al meglio ogni possibilità di manovra.
In proposito pare utile richiamare la regola contenuta nell’art. 3 del Decalogo FIS dello sciatore intitolata “scelta della direzione” che riassume efficacemente il concetto: “Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo con lo sciatore a valle”
05Sorpasso
Con riguardo al sorpasso l’art. 20 del D.Lgs. 40/2021 detta le seguenti regole di comportamento:
“LO SCIATORE CHE INTENDE SORPASSARE UN ALTRO SCIATORE DEVE ASSICURARSI DI DISPORRE DI UNO SPAZIO SUFFICIENTE ALLO SCOPO E DI AVERE SUFFICIENTE VISIBILITÀ.
IL SORPASSO PUÒ ESSERE EFFETTUATO SIA A MONTE SIA A VALLE, SULLA DESTRA O SULLA SINISTRA, A UNA DISTANZA TALE DA EVITARE INTRALCI ALLO SCIATORE SORPASSATO”
Con questa prescrizione il legislatore ha inteso disciplinare il sorpasso lasciando piena libertà di scelta in ordine alle modalità della manovra (“sulla destra o sulla sinistra…”) stabilendo unicamente che lo sciatore in fase di sorpasso deve avere spazio e visibilità sufficiente evitando di creare intralci allo sciatore sorpassato.
Viene dunque ribadito che lo sciatore in fase di sorpasso (sciatore a monte) ha l’obbligo di evitare qualsiasi interferenza che possa mettere in difficoltà lo sciatore sorpassato.
Anche in questo caso si tratta di rispettare regole di comune prudenza la cui ratio è quella di non causare nessun intralcio allo sciatore che si sta sorpassando, cercando altresì di evitare il pericolo costituito da movimenti volontari e involontari del medesimo, anche qualora quest’ultimo sia fermo sulla pista.
Chiarissimo in tal senso è anche l’art. 4 del Decalogo FIS dello sciatore “IL SORPASSO PUÒ ESSERE EFFETTUATO (CON SUFFICIENTE SPAZIO E VISIBILITÀ) TANTO A MONTE QUANTO A VALLE , SULLA DESTRA O SULLA SINISTRA, MA SEMPRE AD UNA DISTANZA TALE DA EVITARE INTRALCI ALLO SCIATORE SORPASSATO”
06Incrocio
In caso di incrocio l’art. 21 del D.Lgs. 40/2021 stabilisce che “negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista”; in prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
Rispetto alla legge 363/2003, che accordava la precedenza allo sciatore proveniente da destra, la norma attuale non stabilisce una precedenza fissa: impone a tutti gli sciatori che si trovano in un incrocio di adattare traiettoria e velocità, tenendo conto anche di chi arriva da un’altra pista.
Il comma 2 dello stesso articolo disciplina un’altra tipica situazione di rischio: “lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri”.
Dal complesso delle citate disposizioni si desume che lo sciatore che si immette o attraversa una pista deve farlo con particolare cautela ciò in quanto immettersi in una pista o ripartire dopo essersi fermati costituisce una tipica situazione di rischio di incidenti e pertanto occorre effettuare tale manovra con molta attenzione, valutando oltre alla distanza, la direzione e la velocità degli sciatori già impegnati nella discesa.
07Stazionamento
L’art. 22 del D.Lgs. 40/2021 stabilisce che gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista, senza fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di cadute o di incidenti devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
Con tale disposizione il Legislatore ha inteso regolamentare la sosta volontaria sulle piste da sci stabilendo che lo sciatore non può fermarsi a proprio piacimento poiché ciò, determinerebbe intralci e pericoli per gli altri sciatori.
Lo sciatore deve quindi fermarsi lungo i margini della pista evitando comunque tutte le zone in cui tale sosta può creare condizioni di rischio dovute alla scarsa visibilità (ad esempio immediatamente dopo una curva o a valle di un dosso) oppure alla conformazione della pista (ad esempio in caso di strettoia lungo la pista con conseguenti ridotti margini di manovra). Anche gli sciatori che, per qualsiasi ragione, siano stati costretti a fermarsi magari a causa di una semplice caduta devono liberare la pista nel più breve tempo possibile portandosi ai margini della stessa.
Tale disposizione normativa corrisponde quasi esattamente alla regola di cui all’art. 6 del Decalogo FIS dello sciatore, ove è previsto che: "lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile".
Durante la sosta presso rifugi o altre zone, l’attrezzatura va collocata fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri (art. 22, comma 5).
08Segnalazione degli incidenti e omissione di soccorso
Lo stesso art. 22, al comma 4, contiene un’importante prescrizione che riguarda la segnalazione dell’incidente: “chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei”; ciò al fine di evitare il pericolo rappresentato da “ostacoli” imprevisti lungo la pista e, in generale, di consentire il soccorso.
Qualche dubbio può sorgere in relazione all’idoneità del mezzo per la segnalazione poiché normalmente non si ha la disponibilità di strumenti che consentano di avvertire la presenza di un infortunato, sarà dunque opportuno posizionarsi a monte rispetto all’infortunato cercando di segnalarne la presenza a voce e con gesti significativi, ed oppure improvvisare una sorta di indicatori di pericolo con gli strumenti a disposizione (racchette, sci ecc) e ponendoli a distanza adeguata.
L’art. 23 punisce inoltre, fuori dai casi previsti dall’art. 593, secondo comma, del codice penale, chi nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà, non presta l’assistenza occorrente o non comunica immediatamente al gestore l’avvenuto incidente: la sanzione amministrativa va da 250 a 1.000 euro.
09Transito e risalita
Il legislatore ha posto un divieto generale di percorrere a piedi le piste da sci: “È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità” (art. 24, comma 1, D.Lgs. 40/2021).
Ciò significa che normalmente non è consentito avventurarsi a piedi sulle piste, salvo “i casi di urgente necessità”, vale a dire, ad esempio quando occorra prestare assistenza ad un infortunato o rimuovere una situazione di pericolo.
In tal caso, chi percorre a piedi una pista ha l’obbligo di tenersi sul bordo evitando rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni sulla sicurezza.
In proposito va notato che l’obbligo di tenersi ai bordi della pista è espressamente previsto per “chi discende la pista senza sci” (art. 24, comma 2) ma la stessa regola ovviamente non può che valere anche per chi, sempre a piedi, risale una pista.
Si richiama sul punto l’art. 7 del Decalogo FIS dello sciatore ove è espressamente stabilito che: “IN CASO DI URGENTE NECESSITÀ LO SCIATORE CHE RISALE LA PISTA, O LA DISCENDE A PIEDI, DEVE PROCEDERE SOLTANTO AI BORDI DELLA STESSA”
La norma si giustifica in considerazione del fatto che colui che si muove a piedi sulle piste non avendo la stessa velocità e capacità di manovra degli sciatori finisce per rappresentare un ostacolo imprevisto.
In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla (art. 24, comma 3).
Questa disposizione riguarda tutti coloro che non prendono parte alla gara o all’allenamento e non fanno parte dell’organizzazione, indipendentemente dal fatto che siano a piedi o meno.
E’ infatti immediatamente percepibile il grave pericolo che potrebbe derivare dall’attraversamento di una pista durante lo svolgimento di una gara.
Infine il legislatore stabilisce un divieto generale di risalita: “La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista” (art. 24, comma 4).
È dunque normalmente vietato sia percorrere le piste a piedi (comma 1), sia risalirle con gli sci o con le racchette (comma 4), salvo due deroghe: la preventiva autorizzazione del gestore o, in mancanza, i casi di urgente necessità. In tali casi chi risale deve tenersi il più possibile vicino alla palinatura e rispettare tutte le prescrizioni della legge e quelle impartite dal gestore.
Avv. Francesco Persio
