Avvocato cassazionista e maestro di sci. Ha predisposto la normativa sulla sicurezza nelle piste da sci (D.Lgs. 40/2021) e nel 2019 ha creato Sciare Sicuro.
avvocatofrancescopersio.it ↗Fuoripista e scialpinismo
Fuoripista, scialpinismo ed escursioni su neve: cosa prevede la legge e quali dispositivi portare.
01Cosa prevede la legge
La materia è disciplinata dall’art. 26 del D.Lgs. n. 40 del 28.2.2021, “Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche”.
Il testo della norma
"Art.26 (Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche)
1) Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2) I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3) I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4) Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo."
Rispetto all’art. 17 della legge 363/2003, la norma attuale aggiunge i commi 3 e 4, che riguardano rispettivamente l’obbligo dei gestori di esporre quotidianamente il bollettino delle valanghe e la facoltà dei gestori di destinare all’interno dell’area sciabile attrezzata appositi percorsi per la risalita con gli sci di alpinismo.
In particolare, la norma al comma 2 disciplina le attività escursionistiche anche mediante le racchette da neve, con ciò differenziandosi dalla precedente normativa che riguardava soltanto lo sci-alpinismo e lo sci fuoripista.
Sempre al comma 2 la norma individua, quali ulteriori strumenti di segnalazione, la “pala” e la “sonda da neve”, che si aggiungono ai sistemi elettronici di segnalazione e ricerca.
Considerazioni finali
Il comma 2 dell'art.26 prevede una prescrizione che rimette allo sciatore la valutazione circa “le condizioni climatiche e della neve” che possano comportare “evidenti rischi di valanghe”, con ciò lasciando piena libertà di decisione in merito all’opportunità di premunirsi o meno dell’apposito sistema elettronico.
Invero, in caso di “evidenti rischi di valanghe”, si auspica che gli appassionati di sci alpinismo evitino a priori di mettere in pericolo la propria incolumità e quella dei soccorritori.
In ogni caso l’obbligo di premunirsi di sistemi elettronici (cd dispositivi ARVAL “apparecchi di ricerca in valanga) costituendo una “precauzione minima” potrebbe essere generalizzato in modo da consentire sempre un pronto intervento, evitando all'utente di correre inutili rischi ed al contempo evitando dispendiose attività di ricerca e soccorsi.
La normativa precedente (L. 363/2003)
Con l’art.17 della Legge 363/03 il legislatore aveva dettato due importanti prescrizioni in tema di sci fuori pista e sci alpinismo.
La prima prescrizione riguarda il tema della responsabilità per eventuali incidenti verificatisi fuori pista: in tal caso, qualora si verifichi un incidente, è esclusa la responsabilità del gestore degli impianti e del concessionario anche nel caso in cui il percorso fuori pista sia servito dagli impianti.
Ciò significa che lo sciatore che decide di seguire un percorso al di fuori delle piste segnalate lo fa a proprio rischio e pericolo non potendo avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del gestore degli impianti, al quale non può esser addebitata alcuna colpa (così ad esempio per lo stato del percorso fuori pista). Viceversa il gestore è responsabile per quanto di propria competenza, all’interno dell’area sciabile attrezzata.
La seconda prescrizione riguarda invece coloro che praticano lo sci alpinismo imponendo, nel caso di “evidenti rischi di valanghe”, l’obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici al fine di consentire una pronta individuazione e di garantire un idoneo intervento di soccorso.
02Sistemi di segnalazione e ricerca in montagna
Nell’articolo precedente abbiamo parlato dell’importanza, normativamente prevista, di dotarsi di sistemi di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve quando ci si appresta alla pratica dello sci alpinismo, dello sci fuori pista e delle attività escursionistiche in generale.
Pare opportuno soffermarsi sull’analisi di detti sistemi di segnalazione e ricerca, spiegandone il relativo funzionamento, al fine di comprendere meglio l’importanza di questi dispositivi nelle operazioni di ricerca delle persone travolte da valanga.
L’ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) è una ricetrasmittente di segnale a corto raggio, sintonizzata sulla frequenza di 457 KhZ, secondo quanto recepito dal PNRF (Piano Nazionale Radio Frequenze) approvato con DECRETO 13 novembre 2008 in accordo con la Decisione 2006/771/CE.
L’Artva viene usato dagli escursionisti in modalità di trasmissione in modo da consentire ai soccorritori, in caso di eventuale necessità, di ricevere il segnale in altro apparecchio posto in ricezione.
Le caratteristiche tecniche degli ARTVA attualmente in commercio, sono stabilite nella raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03, la quale consente l’utilizzo ed il commercio di Artva a uno o due frequenze di lavoro, dotati di una, due o tre antenne, analogici o digitali.
Dal 2016, tuttavia, si è preferito commercializzare solamente apparati digitali a tre antenne, i quali risultano maggiormente efficienti nella ricerca dei travolti in valanga, permettendo ai soccorritori di ridurre notevolmente la durata delle operazioni di soccorso.
Alcuni apparati possono essere dotati di una funzione secondaria chiamata W-link, consentono inoltre di inviare ad altri apparati digitali segnali di movimento dovuti al battito cardiaco o alla respirazione.
Alla luce di quanto sopra, sia in questo articolo che in quello precedente, pubblicato in data 26 gennaio, appare evidente la necessità di munirsi di questi sistemi di segnalazione e ricerca oltre alla pala e sonda da neve, per permettere un tempestivo ed idoneo intervento di soccorso, in quanto, in caso di persone travolte in valanga, una rapida individuazione dell’escursionista travolto può essere determinante per la sopravvivenza o meno dello stesso.
Esiste inoltre un comunicatore satellitare in grado di inviare e ricevere messaggi, seguire un percorso, salvare una traccia, condividere un viaggio e, se necessario, lanciare un SOS tramite una rete satellitare che garantisce il 100% di copertura al mondo, per ricevere assistenza dal centro di monitoraggio internazionale sempre attivo.
Avv. Francesco Persio
